Il custode della costituzione Stampa E-mail

Carl Schmitt

Il custode della costituzione

Giuffrè Editore, pagg.XXXII-244, € 24,00

 

schmitt custode  IL LIBRO – Sugli ultimi anni della democrazia di Weimar "Il custode della Costituzione" getta una luce fredda e implacabile. Un regime di lottizzazioni, di « incompatibilità illimitate» e di fragili equilibri basati su precarie coalizioni partitiche offre l'immagine di una vicenda politica, dove si va fatalmente perdendo il senso dell'unità statale e l'identità stessa del popolo tedesco. In un «condominio» di forze che si contrastano la ricerca appassionata di un «Custode» dell'assetto costituzionale di Weimar, inteso come potere neutro e come espressione diretta del popolo diventa il segno premonitore di un tragico destino.
  A distanza di oltre mezzo secolo quest'opera di Carl Schmitt non cessa di sorprendere per l'acutezza delle analisi. Impressionanti sono anche le analogie fra la nostra situazione politico-costituzionale e quella di Weimar. Una critica al sistema parlamentare che seppe cogliere tanta parte di verità merita ancora oggi l'esame più attento.

  DAL TESTO – "Lo Stato di diritto borghese poggia ormai sull'effettiva distinzione dei diversi poteri. Prescindendo dalle tendenze assolutistiche si può non accettare la distinzione dei poteri, come era consueto nella dottrina pubblicistica della monarchia costituzionale tedesca, si può anche lasciare al giudice una certa libertà, ma non gli si può domandare la decisione politica, che è di competenza del legislatore, senza mutare la sua posizione all'interno dello Stato di diritto. La fondamentale distinzione fra legislazione e giurisdizione non è contraddetta per il fatto che nel suo significato letterale sono racchiuse definizioni inesatte (divisione dei poteri, separazione dei poteri) o perché si mette in rilievo la difficoltà di una dettagliata delimitazione, la possibilità di sovrapposizioni e simili, oppure si ricorda conclusivamente che in luogo della solita tripartizione (legislativo, esecutivo e giurisdizione) sono ancora possibili altre suddivisioni e differenziazioni. Ci sono, come dice giustamente Larnaude, tante divisioni dei poteri quanti sono gli Stati. Ma la molteplicità non dimostra che non vi sia affatto una distinzione, o che si abbia il diritto di disdegnare ogni differenza fra legislazione e giurisdizione. Per lo Stato borghese di diritto vale sempre il principio che uno Stato senza un'effettiva distinzione fra legislativo, esecutivo (governo e amministrazione) e giurisdizione non ha nel senso dello Stato borghese di diritto «nessuna costituzione».
  "Nello Stato borghese di diritto esiste una giurisdizione soltanto come sentenza giudiziaria 'sulla base' di una legge. La formula «sulla base di una legge» usata in modo tipico da tutte le costituzioni tedesche del XIX sec. è di centrale importanza per l'organizzazione dello Stato borghese di diritto. Negli ultimi anni io ho spesso accennato a ciò e ne ho mostrato la coerenza sistematica. Questa formula ha in tutte le costituzioni tedesche un'importanza non inferiore (anche se di altro genere) alla formula due process of law nel diritto costituzionale anglosassone. Anche da questa formula risulta che si deve fare distinzione fra legge e sentenza giudiziaria e conseguentemente anche fra legislatore e giudice. Per quanto varia possa essere nei diversi Stati l'attuazione della divisione dei poteri, il senso della differenziazione dei poteri dello Stato borghese rimane sempre nel fatto che alle divisioni organizzatori e delle funzioni statali corrisponde almeno nel normale regolamento della competenza un'effettiva differenza di attività. Una legge non è una sentenza giudiziaria, una sentenza giudiziaria non è una legge, ma la decisione di un «caso» sulla «base di una legge»."

  L'AUTORE – Carl Schmitt, nato a Plettenberg nel Sauerland l'11 luglio 1888, fu professore di diritto pubblico nelle università di Greifswald, Bonn (1922), Berlino (1926), Köln (1932) e ininterrottamente a Berlino dal 1933 al 1945. Ebbe una grande influenza culturale e politica nel periodo fra le due guerre. Scomparso nel 1985, dal 1945 condusse vita privata nella nativa Plettenberg, nel Dorf di Pasel, dove la sua villetta portava il nome di San Casciano. Fra le sue numerose opere tradotte in italiano ci limitiamo a ricordare "Le categorie del 'politico'" (1972, ultima ed. 1998), "Cattolicesimo romano e forma politica" (2010), "Sul Leviatano" (2011) e "Amleto o Ecuba. L'irrompere del gioco nel dramma" (nuova ed. 2012).

  INDICE DELL'OPERA – Presentazione - Prefazione - Sguardo introduttivo sulle diverse forme e possibilità di difesa della costituzione - I. La giurisdizione come custode della costituzione (1. Il generale (accessorio) cosiddetto diritto sostanziale di controllo giudiziario non è in Germania il custode della costituzione - 2. Limiti oggettivi di ogni giurisdizione (giurisdizione penale nei delitti politici contro lo Stato e la costituzione; accusa dei ministri) - 3. La determinazione vincolante del contenuto di una legge costituzionale contenutisticamente dubbia è in effetti legislazione costituzionale, non giurisdizione - 4. La corte costituzionale del Deutsche Reich - a) Connessione obiettiva del concetto di costituzione e della giurisdizione costituzionale: riconoscimento dei limiti obiettivi della giurisdizione da parte della corte costituzionale del Deutsche Reich; particolare connessione fra contratto costituzionale e giurisdizione costituzionale - b) La corte costituzionale come istituzione specificamente statal-federale (federalistica) - c) Giurisdizione statale e costituzionale come espressione della tendenza a trasformare la costituzione in un contratto costituzionale (compromesso)) - II. La concreta situazione costituzionale del presente (1. Pluralismo, policrazia e federalismo - a) Trasformazione del parlamento in teatro di un sistema pluralistico; cambiamento della distinzione tradizionale fra Stato e società; passaggio dallo Stato neutrale non-interventista a quello economista e totalitario; mutamento dello Stato-legislatore per effetto del mutamento della corporazione legislativa (concetto di partito; elezione); spaccatura pluralistica delle rappresentazioni di lealismo e legalità - b) La policrazia nell'economia pubblica - c) Il federalismo - 2. Rimedi e movimenti contrari - a) Tentativi di una costituzione economica - b) Il problema della neutralità politica dei partiti nello Stato parlamentare dei partiti (Stato degli impiegati, Stato degli esperti, autonomizzazioni: Banca e Ferrovie; lo Stato delle riparazioni); insufficienza di simili tentativi - c) Insufficienza della maggior parte delle neutralizzazioni; ambiguità dei concetti di neutralità e di depoliticizzazione. Sguardo sui differenti significati della neutralità in politica interna - d) Modo di procedere del governo del Reich secondo l'art. 48 RV; passaggio dallo stato d'eccezione di natura poliziesco-militare a quello di natura finanziario-economica) - III. Il Presidente del Reich come custode della costituzione (1. La teoria pubblicistica del potere neutrale (pouvoir neutre) - 2. Particolare importanza del potere neutrale nello Stato pluralistico dei partiti, rappresentato nell'esempio dell'arbitro statale nelle controversie del lavoro - 3. La burocrazia professionale e le differenti forme di «indipendenza» dallo Stato pluralistico dei partiti - 4. Il fondamento democratico della posizione del Presidente del Reich)