Giudici e razza nell'Italia fascista |
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Giuseppe Speciale Giudici e razza nell'Italia fascista Giappichelli, pagg.XI-296, Euro 25,00
I giudici sono chiamati a decidere questioni che riguardano la proprietà immobiliare e gli atti di disposizione patrimoniale, il trattamento previdenziale dei lavoratori ebrei, le limitazioni di status degli ebrei stranieri, la validità dei matrimoni celebrati tra ebrei e non ebrei, l'attribuzione della cognizione al giudice ordinario o all'autorità amministrativa. Giudici e giuristi in ogni processo sono costretti a fare i conti con una questione preliminare: in quale misura l'ordinamento giuridico italiano è stato modificato dall'introduzione della legislazione razziale, in quale misura ha opposto resistenza. Con i loro stratagemmi interpretativi e le loro invenzioni retoriche alcuni giuristi cercano di avvicinare il diritto alla giustizia. Ma in questa storia il diritto mostra tutti i suoi limiti. La dolorosa e scandalosa esperienza della legislazione razziale ci ammonisce a riflettere sul diritto e sulla legge: i due lembi di una ferita sempre aperta.
DAL TESTO – “In molte delle sentenze che ho esaminato sembra che il giudice voglia dare della legislazione italiana la lettura che valga a produrre effetti il più possibile limitati e ristretti all’ambito su cui direttamente essa incide. Per il giudice la legislazione razziale persegue scopi eminentemente politici e i suoi effetti non devono estendersi oltre quanto sia necessario per il raggiungimento dello scopo che le norme razziali perseguono: evitare una “pericolosa commistione”. I giudici assumono che legislazione razziale abbia una portata limitata, che non possa stravolgere l’ordinamento. Sostengono questa tesi anche quando interpretano norme la cui portata “rivoluzionaria” o, almeno, “eccezionale” è fin troppo evidente: si pensi alla lettera dell’art. 26 del decreto n. 1728/1938 che sottrae ad ogni forma di gravame amministrativo e giurisdizionale il provvedimento del Ministero dell’Interno con cui il ministro, in forza della competenza esclusiva che lo stesso decreto gli conferisce, risolve le questioni relative all’applicazione del decreto n. 1728/1938. Scegliere di attribuire alle questioni razziali una portata assai limitata consente ai giudici di non estenderne gli effetti oltre i limiti più ristretti, evitando così ripercussioni eversive sull’ordinamento. Il loro atteggiamento può riassumersi nell’espressione che talora essi usano: «rimane ferma la regola». Quasi che le norme razziali siano sentite come qualcosa di estraneo, totalmente estraneo, all’ordinamento giuridico”.
L’AUTORE – Giuseppe Speciale (1961) è professore di Storia del diritto medievale e moderno nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Catania. Tra i suoi interessi di ricerca: la formazione e la tradizione della cultura giuridica nelle scuole medievali; il diritto dei mercanti tra medioevo ed età moderna; la cultura giuridica italiana tra Ottocento e Novecento.
INDICE DELL’OPERA – 1. Introduzione – 2. 1938: l’Italia razzista – 3. Voci dalle sentenze – Postfazione – Appendici – I. Documenti e leggi – II. La giurisprudenza – Indice dei nomi |