Diritto e forza Stampa E-mail

Mario A. Cattaneo

Diritto e forza.
Un delicato rapporto

Cedam, pagg.X-104, € 12,00

cattaneo dirittoeforza  IL LIBRO – Con precisi riferimenti storici, il testo mette in luce i rapporti possibili e reali tra i due concetti di diritto e forza, e le realtà loro sottostanti. Per tentare di dare delle risposte a questo riguardo è necessario fare riferimento a diverse tesi prospettate nella storia della cultura europea. Nella prima parte del lavoro vengono esaminate le correnti di pensiero che hanno, in modi diversi, sostanzialmente subordinato la giustizia alla forza, il diritto al potere; nella seconda parte vengono prese in considerazione le concezioni filosofico-giuridiche che hanno sostenuto il primato del diritto e della giustizia. Sulla base di questa analisi storica, l'Autore mette in rilievo la prospettiva che ritiene più giusta e più corretta: la ricerca di una linea che ponga l'uso della forza e della coazione, in posizione totalmente subordinata, al servizio del diritto e della giustizia.

  DAL TESTO – "Il positivismo giuridico consiste per Schmitt in una forma di unione tra decisionismo e normativismo: «esso si sottomette - in modo decisionistico - alla decisione del legislatore che si trova in possesso del potere statale, perché solo quest'ultimo può assicurare la reale coercibilità della norma; ma il positivista pretende nello stesso tempo che questa decisione continui a valere stabilmente e ininterrottamente come norma, cioè che anche lo stesso legislatore statale si assoggetti alla legge da lui posta in essere e all'interpretazione della medesima. Solo questo sistema di legalità è da lui definito "Stato di diritto", benché esso in realtà instauri uno Stato "di legge" al posto di uno Stato "di diritto", e l'interesse della sicurezza del diritto al posto della giustizia». Schmitt osserva poi che, in questo ambito concettuale, da Georg Jellinek in poi, è stata ripresa molte volte la formula della «forza normativa del fattuale»; e sottolinea come «solo la componente decisionistica rende possibile al positivista di isolare il problema della ragione ultima di validità della norma vigente in un momento ed in un luogo preciso - invece di ricondurlo sempre all'imprevedibile, al "metagiuridico" - e di riconoscere la volontà di una forza sovrana, esistente di fatto e di fatto funzionante in un momento storico preciso, senza presupporre questa stessa forza come un'istituzione o un ordinamento concreto di altro tipo o addirittura indagare intorno al suo buon diritto». In sostanza, Schmitt vede con favore il positivismo giuridico, purché questo si spogli di ogni vestigia di normativismo. La formula «forza normativa del fattuale» esprime in modo chiarissimo la tesi della supremazia della forza rispetto al diritto.
  "Questa dottrina, che stabilisce la decisa superiorità dello Stato, inteso come espressione della «decisione politica» - ovvero, in sostanza, della forza - sul diritto, sulla norma giuridica, pone le basi della specifica dottrina giuridica del totalitarismo, che Schmitt avrebbe elaborato nei primi anni del regime hitleriano. Ma, proprio a questo proposito, intendo svolgere una rapida osservazione critica circa l'interpretazione schmittiana di Hobbes come l'esponente più tipico del decisionismo politico. Ora, è vero che il motto «Auctoritas, non veritas, facit legem» (ricordato da Schmitt) caratterizza l'impostazione della concezione giuridica di Hobbes, in quanto per lui la legge è essenzialmente un comando del sovrano. La costruzione della società giuridica e politica mediante il contratto sociale porta Hobbes ad attribuire una fondamentale forza allo Stato, che si caratterizza come «assoluto». Si tratta però di una forza che ha il compito di combattere un altro tipo di forza, caratterizzata dal puro arbitrio, e che domina nello stato di natura hobbesiano, nel quale homo homini lupus."

  L'AUTORE – Mario A. Cattaneo è Professore ordinario di Filosofia del Diritto nella Università di Padova, sede di Treviso. Già professore della stessa materia nelle Università di Sassari, Ferrara e Milano, è socio della Wissenschaftliche Gesellschaft presso l'Università di Francoforte sul Meno.

  INDICE DELL'OPERA – Introduzione - Parte I. Il diritto fondato sulla forza - Capitolo I. La teoria di Trasimaco. La giustizia come l'utile del più forte - Capitolo II. La politica al di sopra della morale: la teoria classica di Machiavelli - Capitolo III. La particolare concezione di Gustav Radbruch - Capitolo IV. La concezione del diritto «pre-totalitaria» di Carl Schmitt - Capitolo V. La forza come base del potere nella dottrina giuridica del totalitarismo – Capitolo VI. La forza elemento base del positivismo giuridico - Capitolo VII. Il nichilismo nell'ambito del diritto – Parte II. La superiorità del diritto sulla forza - Capitolo I. Il problema del limite del potere nel pensiero di Montesquieu – Capitolo II. La forza negatrice del diritto nel pensiero di Rousseau – Capitolo III. Diritto e forza nel giusnaturalismo moderno: Thomasius e Kant – Capitolo IV. Il problema della forza nel diritto penale – Capitolo V. Il peculiare contributo di Cesare Beccaria – Capitolo VI. Diritto come libertà e problema della forza nel pensiero di Vladimir Solov'ëv – Capitolo VII. L'opposizione tra diritto e forza nel pensiero di Peter Noll - Conclusione - Indice dei nomi