L'occupazione «ostile» nel diritto internazionale contemporaneo Stampa E-mail

Alessandra Annoni

L'occupazione «ostile» nel diritto internazionale contemporaneo

G. Giappichelli Editore, pagg.XV-335, € 39,00

 

annoni occupazione  IL LIBRO – Il presente studio si prefigge di analizzare il fenomeno dell'occupazione, così come definito e regolato dal diritto internazionale contemporaneo. L'intento è quello di verificare in che misura le norme sull'occupazione, che affondano le proprie radici nella disciplina tradizionale dei conflitti armati internazionali, rilevino ai fini della regolamentazione delle diverse tipologie di esercizio di poteri di governo all'estero che si registrano nella prassi contemporanea.
  A tal fine l'Autrice, anzitutto, ricostruisce il quadro delle regole di ius in bello applicabili all'occupazione, valutando fino a che punto le norme codificate nei Regolamenti de L'Aja del 1899 e del 1907, nella IV Convenzione di Ginevra del 1949 e nel I Protocollo addizionale del 1977 corrispondano al diritto consuetudinario attualmente vigente, e chiarendo se - ed attraverso quali modalità - il regime giuridico dell'occupazione possa essere adattato alle particolarità delle singole fattispecie.
  Analizzate, nel secondo capitolo, le condizioni di applicazione delle norme sull'occupazione, procede poi a ricostruire il quadro degli obblighi gravanti sulla Potenza occupante alla luce delle norme di ius in bello e delle altre regole internazionali applicabili in territorio occupato.
  Nell'ultimo capitolo, infine, si sofferma sul controverso fenomeno delle missioni c.d. di State-building. Con tale termine si è soliti indicare un complesso eterogeneo di operazioni militari multinazionali, nel corso delle quali Stati e/o organizzazioni internazionali partecipano, in modo più o meno intenso, alla costruzione, alla ricostruzione, o al rafforzamento delle istituzioni di governo democratiche di un Paese il cui governo sia stato smantellato nel corso di un conflitto armato interno o internazionale. È opinione comune che simili operazioni sfuggano all'ambito di applicazione del regime giuridico dell'occupazione. Le missioni di State-building, del resto, richiedono generalmente l'introduzione di riforme radicali dell'ordinamento giuridico locale difficilmente conciliabili con il principio di conservazione dello status quo che informa le norme tradizionali sull'occupazione.

  DAL TESTO – "Già a partire dal primo dopoguerra, l'attenzione della comunità internazionale si spostò progressivamente dalla salvaguardia degli interessi dello Stato occupato alla protezione dei diritti degli abitanti del territorio occupato, percepita come interesse generale dell'intera comunità internazionale. Questa evoluzione subì un'accelerazione significativa dopo il secondo conflitto mondiale, consolidandosi nell'elaborazione della IV Convenzione di Ginevra del 1949. Il mutamento di prospettiva si riflesse, anzitutto, sul contenuto delle norme sull'occupazione, che si arricchirono di nuovi obblighi per la Potenza occupante. La IV Convenzione di Ginevra, da un lato, impose all'occupante di astenersi dal porre in essere attività in grado di pregiudicare alcuni diritti della popolazione locale e, dall'altro, la obbligò ad adoperarsi attivamente per garantire condizioni di vita sufficienti nel territorio occupato. Si affermò, inoltre, la necessità di bilanciare l'interesse dello Stato occupato alla salvaguardia della propria sovranità con l'interesse degli abitanti del territorio occupato a vedere garantiti alcuni propri diritti fondamentali. Ciò indusse, da un lato, a sottrarre gran parte delle norme sull'occupazione alla disponibilità degli Stati coinvolti e, dall'altro, a flettere il principio di conservazione dell'ordinamento giuridico preesistente, sollevando l'occupante dall'obbligo di rispettare le norme locali in contrasto con le disposizioni «umanitarie» della IV Convenzione.
  "La valorizzazione del profilo «umanitario» delle norme sull'occupazione portò altresì ad un progressivo ampliamento dell'ambito di applicazione delle stesse, oggi non più legato all'esistenza di un conflitto armato fra Stati sovrani. Come già in parte previsto dalla IV Convenzione di Ginevra del 1949 e come successivamente confermato dal I Protocollo addizionale del 1977, le norme sull'occupazione continuano ad applicarsi dopo la fine delle ostilità, anche nell'ipotesi in cui il governo locale sia stato completamente smantellato, fino al completo ritiro delle truppe occupanti o alla conclusione di un trattato con il quale le autorità rappresentative della popolazione locale prestino liberamente il proprio consenso alla presenza straniera. Le norme sull'occupazione, inoltre, acquistano piena rilevanza anche quando l'occupazione interessa un territorio - come quello palestinese - non ancora costituitosi come Stato, ma sul quale insiste il diritto all'autodeterrninazione della popolazione locale. Il tradizionale concetto di occupazione «bellica» ha così ormai perso gran parte della propria rilevanza, risultando assorbito dalla più ampia nozione di occupazione «ostile», applicabile a tutte le ipotesi in cui un territorio è soggetto al controllo effettivo di contingenti stranieri senza il consenso del governo o della popolazione locale, quale che sia la circostanza che determina tale situazione."

  L'AUTRICE – Alessandra Annoni ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in Diritto internazionale nel 2007, presso l'Università di Padova, ed è stata assegnista di Diritto internazionale presso l'Università di Ferrara nel 2008. La sua attività di ricerca si concentra su profili di diritto internazionale umanitario, tutela internazionale dei diritti umani, diritto internazionale penale e diritto della responsabilità internazionale. La dott.ssa Annoni è autrice di diversi studi pubblicati su volumi collettanei e riviste di rilevanza internazionale ed è stata invitata a tenere relazioni sui propri argomenti di ricerca sia in Italia che all'estero.

  INDICE DELL'OPERA – Abbreviazioni – Introduzione (1. Premessa - 2. L'occupazione bellica nell'Ottocento - 3. L'evoluzione della disciplina dell'occupazione nel diritto de L'Aja e di Ginevra - 4. Il rapporto fra il regime giuridico dell'occupazione ed il diritto di pace - 5. Segue: occupazione e ius ad bellum - 6. Scopo e piano dell'indagine) - Capitolo I. L'occupazione nelle norme di ius in bello (1. La codificazione del diritto dell'occupazione: i Regolamenti de L'Aja del 1899 e del 1907 – 2. Segue: La IV Convenzione di Ginevra del 1949 ed il I Protocollo addizionale del 1977 – 3. Il valore generale delle regole pattizie sull'occupazione nel diritto internazionale contemporaneo – 4. I limiti alla derogabilità delle norme sull'occupazione da parte degli Stati interessati – 5. L'impatto delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza sul regime giuridico dell'occupazione – 6. Altri obblighi che gravano sulla Potenza occupante in base alle norme di ius in bello) - Capitolo II. Le condizioni di applicazione del regime giuridico dell'occupazione (1. Il criterio del controllo effettivo nel diritto de L'Aja - 2. Segue: e nel diritto di Ginevra - 3. L'applicazione del regime di occupazione in assenza di scontri armati ed in caso di debellatio - 4. Il carattere «ostile» dell'amministrazione straniera - 5. L'occupazione «armistiziale» - 6. L'occupazione «ostile» di un territorio sul quale insiste il diritto di autodeterminazione della popolazione locale - 7. L'inapplicabilità del regime giuridico dell'occupazione nei conflitti interni - 8. L'occupazione prolungata - 9. L'applicabilità delle norme sull'occupazione alle organizzazioni internazionali) - Capitolo III. Il regime giuridico dell'occupazione «ostile» (1. Natura giuridica dell'occupazione - 2. Il rispetto dei diritti della popolazione locale: l'applicabilità delle norme internazionali per la tutela dei diritti umani - 3. Segue: Il coordinamento fra norme sulla tutela dei diritti umani e norme di ius in bello - 4. Segue: Le clausole di «flessibilità» nelle norme di diritto umanitario e sulla tutela dei diritti umani - 5. Il divieto di modificare lo statuto giuridico del territorio occupato - 6. L'obbligo di ristabilire e mantenere l'ordine e la vita pubblica nel territorio occupato - 7. Il rispetto dell'ordinamento vigente - 8. Segue: La conservazione dell'apparato organico del territorio occupato - 9. L'esercizio della potestà normativa - 10. Amministrazione della giustizia: l'esercizio della giurisdizione penale - 11. Segue: L'esercizio della giurisdizione civile - 12. Segue: L'esercizio della giurisdizione amministrativa e la sindacabilità degli atti dell'Autorità occupante - 13. La tutela della proprietà privata degli abitanti del territorio occupato - 14. Il rispetto del patrimonio culturale - 15. Il trattamento della proprietà pubblica - 16. Tributi e contribuzioni in denaro - 17. Cittadinanza e protezione diplomatica - 18. La resistenza contro l'Autorità occupante: a) nel caso di occupazione di un territorio statale - 19. Segue: b) quando l'occupazione interessa un territorio non ancora costituitosi come Stato - 20. L'obbligo di pati) - Capitolo IV. La rilevanza delle norme sull'occupazione «ostile» rispetto alle operazioni di State-building (1. Le operazioni di State-building nella prassi – 2. Inapplicabilità delle norme sull'occupazione alle operazioni di State-building che non comportano esercizio diretto di poteri di governo – 3. L'irrilevanza dei motivi che sottendono all'operazione di State-building – 4. Amministrazioni territoriali transitorie delle Nazioni Unite e regime giuridico dell'occupazione «ostile» - 5. Il diritto applicabile alle operazioni di State-building poste in essere senza il consenso delle autorità locali: a) l'impatto delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza – 6. Segue: b) la rilevanza dell'accordo concluso fra le parti in deroga al regime giuridico dell'occupazione) – Conclusioni (1. L'evoluzione delle norme di ius in bello sull'occupazione – 2. Il coordinamento del regime di occupazione con le norme sulla tutela dei diritti umani - 3. La derogabilità del regime di occupazione per esigenze di State-building) – Indice analitico - Indice della giurisprudenza - Bibliografia generale