Profili penali del negazionismo |
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Carmelo Domenico Leotta
DAL TESTO – "Oggi, dopo la sentenza Perinçek, è peraltro possibile ritenere che, se, come ha affermato la Grande Corte, il discorso negazionista punibile deve sempre manifestare una finalità di giustificazione, lo spazio del negazionismo che non realizzi al contempo una forma di apologia, sia significativamente ridotto, dal momento che pare plausibile ritenere che, laddove l'autore giustifichi un fatto qualificabile come crimine internazionale – il che significa esprimere un giudizio di valore positivo su di esso - molto spesso sia già entrato nella sfera di tipicità propria della condotta apologetica. Ciò non è certamente vero in tutti i casi, poiché non tutte le giustificazioni del passato sono già condotte riconducibili sotto l'art. 414 cod. pen. o sotto l'art. 8, l. 9 ottobre 1967, n. 962, il che potrebbe comportare prima facie un giudizio di parziale inadempienza del legislatore italiano." L'AUTORE – Carmelo Domenico Leotta (1980), dottore di ricerca in filosofia del diritto nell'Università degli Studi di Padova e Doctor en Ciencias Jurídicas nell'Universidad Católica Argentina di Buenos Aires, è ricercatore di diritto penale nell'Università degli Studi Europea di Roma. Già vincitore del Premio Edoardo Ruffini dell'Accademia Nazionale dei Lincei (ed. 2010) in tema di Pluralismo etnico e società contemporanee, è autore de "Il genocidio nel diritto penale internazionale" (Giappichelli, 2013) che gli è valso il Premio Ettore Gallo (VIII ed.). INDICE DELL'OPERA – Premessa - Capitolo primo. Definizione del negazionismo e individuazione delle fonti internazionali europee in materia - Capitolo secondo. I limiti consentiti alla libertà di manifestazione del "discorso sulla storia" nella giurisprudenza delle alte corti e la soluzione del caso Perinçek - Capitolo terzo. La repressione penale del negazionismo nell'ordinamento italiano de jure condito e de jure condendo - Leading cases - Bibliografia |