Il negazionismo come reato |
Emanuela Fronza Il negazionismo come reato Giuffrè, pagg.XX-174, €
IL LIBRO – Numerosi ordinamenti nazionali e di recente anche l'Unione europea, prevedono la punibilità di espressioni che "negano, minimizzano grossolanamente o giustificano" la Shoah e/o altri crimini di genocidio, contro l'umanità e di guerra. Il negazionismo é dunque un reato. La complessità di tale scelta incriminatrice é evidente sia per la limitazione che in questo caso subisce la libertà di espressione, sia per la tensione che fa sorgere tra storia e strumento penale. Nella riflessione sul negazionismo come reato si intrecciano pertanto questioni riguardanti le tecniche di tipizzazione delle fattispecie, l'intervento del giudice nella ricostruzione storica e la formulazione di nuovi diritti come " il diritto alla verità". La ricerca, oltre ad un esame comparato della legislazione, individua - attraverso un'analisi di alcuni casi giudiziari concreti e significativi - le tensioni e le difficoltà che derivano dal ricorso allo strumento penale per proteggere e conservare la memoria storica di eventi considerati fondanti dei valori condivisi dalle società democratiche e dalla legislazione. La tutela penale, infatti, non é più limitata alla memoria della Shoah: la Decisione quadro europea, oltre ai crimini previsti dallo Statuto del Tribunale Militare Internazionale di Norimberga, menziona anche i crimini di genocidio, i crimini contro l'umanità ed i crimini di guerra, come definiti nello Statuto della Corte penale internazionale. La ricerca evidenzia come una siffatta formulazione muti in profondità la ragion d'essere del reato di negazionismo. Se inizialmente esso si poneva come mezzo di contrasto contro l'antisemitismo, la sua funzione odierna, secondo la nuova previsione, é quella di legittimazione della costruzione europea. Il rispetto della "memoria" delle più gravi violazioni dei diritti umani si propone qui allora - rafforzato dalla più solenne delle sanzioni, quella penale - quale momento fondativo di un'Europa unita da una base valoriale comune. DAL TESTO – “[…] la Legge del 2006 ha novellato il reato così come previsto nel decreto Mancino, concernente "misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa", che era intervenuto nel 1993 sulla struttura delle fattispecie incriminatrici modificando a sua volta la disciplina previgente. L’AUTRICE – Emanuela Fronza è docente di diritto penale internazionale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Trento. INDICE DELL’OPERA – Introduzione - Il concetto di negazionismo - Capitolo primo. La fattispecie di negazionismo (1. I crimini della memoria - 2. Dal negazionismo come concetto al negazionismo come reato: excursus del trattamento penale del discorso negazionista - 2.1. Percorsi del reato di negazionismo: dal livello nazionale a quello internazionale - 3. La legislazione nazionale - 3.1. La tendenza a punire il negazionismo negli ordinamenti penali - 3.2. La legislazione italiana: una fattispecie assente - 3.2.1. La Legge 654/75 e il Decreto Mancino - 3.2.2. Le altre norme del Codice penale - 3.3. L’ordinamento tedesco - 3.3.1. Dal caso Deckert I all'introduzione della fattispecie di negazionismo - 3.3.2. La legge del 28 ottobre 1994: il comma 3 del §130 - 3.3.2.1. Le condotte materiali tipiche - 3.4. L’ordinamento francese - 3.4.1. Le lois memorièlles - 3.4.2. La penalizzazione dei comportamenti negazionisti: la Loi Gayssot - - 3.4.3. La proposta di estendere la fattispecie a “tutti i genocidi dichiarati tali dal legislatore” - 3.5. L'ordinamento turco: il reato di affermazionismo - 4. La fattispecie “europea” di negazionismo - 4.1. L’apparato normativo contro il negazionismo a livello internazionale: cenni - 4.1.1. Il diritto internazionale generale - 4.1.2. Il sistema europeo di tutela dei diritti fondamentali: il Consiglio di Europa - 4.2. L’Unione Europea - 4.2.1. L’Azione comune - 4.2.2. La Decisione Quadro dell’Unione Europea - 4.3. Il volto attuale della fattispecie europea - 4.3.1. L’oggetto delle condotte punibili - 4.3.1.1. La memoria irrevocabile - 4.3.1.2. La capacità istigatoria - 4.3.2. La clausola di offensività) - Capitolo secondo. I tribunali della memoria (1. I negazionisti in Tribunale - 2. Il processo come spazio pubblico - 3. I processi di memoria: analisi di alcuni casi - 3.1. La sentenza del Bundesverfassungsgericht: la costituzionalità del §130 StGB - 3.1.1. La distinzione tra fatto e opinione - 3.2. L’estensione della tutela penale ad ogni altro genocidio riconosciuto come tale dalla legge francese: la sentenza di incostituzionalità del Conseil Constitutionnel del 28 febbraio 2012 - 3.2.1. La sentenza del Tribunale di Torino sul genocidio degli armeni - 3.3. La sentenza di parziale illegittimità del Tribunal Constitucional spagnolo - 3.3.1. La norma oggetto del giudizio di legittimità - 3.3.1.1. La Ley Orgànica dell’11 maggio 1995: l’art. 137 bis c.p. - 3.3.1.2. La riforma del Codice penale: l’art. 607 comma 2 c.p. - 3.3.2. La sentenza del Tribunal Constitucional - - 3.3.2.1. Il caso Varela. Negare non è necessariamente incitare all’odio - 3.3.3. Giustificare è illecito - 3.3.4. Una distinzione solidamente fondata? - 3.3.5. La giurisprudenza dopo il 2007: il caso Libreria Kalki - 3.4. Alcuni casi extraeuropei - 3.4.1. Il caso Zündel: l’art. 181 c.p. e la sua incostituzionalità - 3.4.1.1. La sentenza della Corte Suprema del 27 agosto 1992: l’effetto “paralizzante” dell’intervento penale e lo scopo della norma oggetto del giudizio - 3.4.1.2. L’indeterminatezza dell’art. 181 c.p.: la invasione penale e il principio di proporzione - 3.4.1.3. Rilievi conclusivi - 3.4.2. La “declaración de verdad” sul genocidio degli armeni: il diritto alla verità) - Capitolo III. Tutela penale della memoria e libertà di espressione (1. Un primo asse di tensione: strumento penale e libertà di espressione - 1.2. La libertà di espressione come diritto relativo - 1.2.1. Il bilanciamento con altri interessi/beni giuridici meritevoli di tutela - 1.2.2. Le clausole di pericolo - 1.3. La libertà di espressione come libertà di pericolo? - 2. Un secondo asse di tensione: storia e strumento penale - 2.1. Il caso Garaudy: “i fatti storici chiaramente stabiliti” - 2.2. Il caso Theil: la protezione del metodo storico - 2.3. I tribunali della memoria - 2.4. La storia che passa in giudicato - 3. Il simbolo penale come guardiano della memoria - 4. La forza perturbativa delle tesi negazioniste - 4.1. La peculiarità del fenomeno negazionista: l’attacco al patto costituente - 5. La sfera pubblica come spazio della memoria: per una tutela non penale della storia)
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