Profilo storico-giurisprudenziale del diritto pubblico romano |
Pietro Cerami - Gianfranco Purpura Profilo storico-giurisprudenziale del diritto pubblico romano Giappichelli, pagg.382, Euro 33,00
DAL TESTO - "L'incontestabile antichità dei caratteri del dictator, la nomina per mezzo di una dictio effettuata dal solo console, in un rito sicuramente arcaico - nocte, silentio, oriente, in agro romano - che è detto lex (dictatores optima lege creati), ha indotto alcuni a sostenere che il passaggio dalla monarchia al consolato sia avvenuto attraverso la dittatura, tanto più in quanto essa si presterebbe ad evidenziare la gradualità del passaggio attraverso una sorta di monarchia annuale. A complicare il problema tuttavia accanto alla figura dei dictatores rei publicae servandae causa furono anche previsti dei dictatores clavi figendi causa che, connessi alla cerimonia della lex vetusta applicata per l'eponimato, potrebbero in qualche modo essere stati collegati con le origini del consolato. Ma, a prescindere dalla durata massima di solo sei mesi della dittatura, altri hanno ritenuto che alle origini della repubblica la gradualità della transizione sia stata assicurata dal fatto che il sommo potere sia stato affidato invece prima ad una magistratura collegiale vitalizia e solo più tardi annuale. L'utilizzazione di un ausiliare avrebbe successivamente determinato la sussistenza di una coppia a potere diseguale (dictator-magister equitum oppure praetor maximus-praetor minor) e poco prima dell'esperienza collegiale del decemvirato una parificazione dei poteri che avrebbe condotto ad una vera collegialità e al consolato. Ma, a parte il fatto che l'iniziale monocraticità di un dittatore apparirebbe in netto contrasto con i principi regolanti le magistrature repubblicane, l'ipotesi sopra accennata non spiega soprattutto la posizione del magister equitum: costui compare fino ad un'eta prossima alle leges Liciniae Sextiae accanto al dictator, ma in posizione subordinata. Invece se pian piano si fosse realmente accresciuto il suo potere, divenendo collega pari grado di un dictator-magister populi, costituendo con lui la coppia consolare che appare stabilmente dopo le leggi Licinie, ad una data prossima a queste sarebbe scomparso o non sarebbe stato più un subordinato. Se il magister populi divenne in pratica un console, perche l'altro ausiliario militare del re, il magister equitum, il comandante cioè della cavalleria oplitica, non lo divenne? Restò infatti certamente un collaboratore del dittatore, anche dopo la stabilizzazione del consolato. Il magister populi invece, comandante della fanteria oplitica già al tempo dei Tarquinii e destinato a divenire console, come poteva poi esser detto da Festo e Varrone dittatore, riferendosi cioè ad una magistratura straordinaria e non ordinaria, come il consolato? Su di lui gravava inoltre il curioso divieto di salire a cavallo, come incombeva sul praefectus urbi, altro militare coinvolto nel problema delle origini della repubblica, il divieto di trascorrere anche una sola notte fuori della città."
GLI AUTORI - Pietro Cerami insegna Diritto Romano presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Palermo, ed è docente coordinatore di Fondamenti del diritto europeo e Diritti dell’Unione Europea presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali dell’ateneo di Palermo. Gianfranco Purpura è docente ordinario di Diritto romano e Diritti dell'antichità presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Palermo.
INDICE DELL'OPERA - Avvertenza. – Premessa. – Oggetto e finalità del corso. – I. Ius publicum e ius privatum in ulp. D. 1,1,1,2. – II. ‘Res publica’, ‘status rei publicae’, ‘universitas’. – III. Constitutio rei publicae e peritia iuris publici. – IV. Gubernatio ed administratio rei publicae. – V. Produzione e interpretazione del diritto: dal diritto giurisprudenziale al diritto statuale. – VI. Il fenomeno delle codificazioni: modelli moderni e romani. – Indice analitico |