Il regime giuridico degli Stretti Stampa E-mail

Matteo Fornari

Il regime giuridico degli Stretti utilizzati per la navigazione internazionale

Giuffrè Editore, pagg.XIX-580, € 60,00

 

fornari stretti  IL LIBRO – Il presente studio è strutturato in due parti. La prima parte (Capitoli 2-5) inquadra l'evoluzione delle problematiche connesse con la navigazione negli stretti internazionali. I Capitoli 2 e 3 sono focalizzati sulla ricostruzione storico-giuridica della materia, dalle prime manifestazioni della prassi ai lavori della terza Conferenza sul diritto del mare che ha portato all'adozione della Cnudm, tenendo presente le differenti posizioni e interessi degli Stati, o gruppi di Stati, che maggiormente hanno contribuito alla stesura della Parte III della Convenzione. In particolare, il Capitolo 3 focalizza l'attenzione sul metodo di lavoro seguito durante la terza Conferenza per giungere all'adozione di una disciplina della navigazione attraverso gli stretti, risultato del contemperamento di opposti interessi ed esigenze degli Stati.
  Le problematiche giuridiche poste dalla navigazione negli stretti utilizzati per la navigazione internazionale sono determinate dal fatto che sovente in questi bracci di mare sono presenti le acque territoriali degli Stati costieri. La connessione tra navigazione nel mare territoriale e attraverso gli stretti è dimostrata dall'impostazione del diritto del mare classico, che concepiva la navigazione negli stretti come una problematica specifica della navigazione nelle acque territoriali. Uno studio sul transito negli stretti non può prescindere da un'analisi dei poteri degli Stati costieri e Stati utilizzatori nelle acque territoriali. Il Capitolo 4, quindi, è dedicato alla Parte II della Cnudm, inerente alla navigazione nel mare territoriale, mentre il Capitolo 5 affronta la disciplina del transito negli stretti, così come regolamentata nella Parte III della Convenzione di Montego Bay.
  Occorre tenere presente che, pur essendo in vigore sia la Convenzione di Ginevra del 1958 sia la Cnudm, è quest'ultima, con 160 Stati parti, a essere al giorno d'oggi il punto di riferimento per gli Stati nel disciplinare le loro relazioni concernenti le questioni del diritto del mare. Ciò è previsto espressamente dall'art. 311 della Convenzione di Montego Bay, secondo cui nel regolare i rapporti tra Stati parti sia della Convenzione di Ginevra che della Cnudm, prevale quest'ultima. Per quanto concerne invece i rapporti fra uno Stato parte a entrambe le Convenzioni e uno Stato parte a una sola di queste, il trattato al quale i due Stati sono parti regolerà i loro diritti e obblighi reciproci, secondo quanto stabilito dall'art. 30 della Convenzione sul diritto dei trattati (Vienna, 23 maggio 1969). Al lato pratico, peraltro, la disciplina sugli stretti contemplata nella Convenzione di Ginevra sembra avere perso rilevanza anche per gli Stati che sono parti a essa e non parti alla Cnudm. È il caso, ad esempio, degli Stati Uniti - potenza marittima sia militare che economica, e quindi uno dei maggiori Stati navigazionisti - che hanno più volte affermato il valore consuetudinario del regime di passaggio in transito previsto nella Cnudm, subordinando in tal modo la disciplina del 1958 a quella del 1982.
  Dopo la prima parte, volta a delineare le caratteristiche della disciplina attuale inerente alla navigazione negli stretti, il prosieguo di questo studio entra nel merito della questione. La parte "sostanziale" - basata sulla distinzione, contemplata nella Parte III della Cnudm, tra stretti in cui si applica il passaggio in transito e stretti sottratti a tale regime – focalizza l'attenzione su alcuni stretti, rilevanti sia per la loro importanza economica e militare sia perché la navigazione in queste acque presenta alcune problematiche giuridiche. Il Capitolo 6, dedicato al passaggio in transito, analizza quindi la navigazione attraverso lo stretto di Bonifacio, lo stretto di Dover, lo stretto di Gibilterra, lo stretto Hormuz, gli stretti di Malacca e Singapore e lo stretto di Torres.
  Con circa 600 passaggi di navi al giorno, lo stretto di Dover è una delle vie marittime più trafficate del pianeta essendo la "porta di ingresso" per i porti dell'Europa nord-occidentale, della Scandinavia e del Regno Unito. Lo stretto di Hormuz assume rilevanza per la sua importanza strategica, in quanto rotta attraverso cui transita il petrolio estratto nella regione del Golfo Persico, e anche perché l'Iran, Stato costiero, non è parte né alla Cnudm né alla Convenzione di Ginevra del 1958 e si è sempre opposto al regime del passaggio in transito attraverso gli stretti. Gli stretti di Malacca e Singapore appaiono meritevoli di analisi in quanto la disciplina della navigazione in questi bracci di mare appare uno dei pochi casi in cui si può notare una certa collaborazione tra Stati costieri, Stati utilizzatori e società di navigazione nel provvedere alla sicurezza della navigazione e indirettamente alla protezione dell'ambiente marino. Lo stretto di Gibilterra è l'unica via di collegamento naturale tra l'Atlantico e il Mediterraneo e con l'apertura del canale di Suez, nel 1869, in questo braccio di mare passa una delle rotte marittime più importanti per la navigazione. Nello stretto di Torres passa una delle più importanti rotte del sud-est asiatico utilizzate dalla navigazione internazionale e le sue acque sono state fatte rientrare nell'area marina protetta della Grande barriera corallina australiana. Lo stretto di Bonifacio assume rilevanza sia per il rilevante traffico marittimo in queste acque, in particolare di sostanze pericolose, sia perché è una zona altamente vulnerabile dal punto di vista ambientale. In alcuni di questi stretti (come lo stretto di Torres e lo stretto di Bonifacio) appare inoltre rilevante l'attività dell'Organizzazione Marittima Internazionale che, in collaborazione con gli Stati costieri, ha adottato alcune misure per tutelare l'ambiente marino.
  Il Capitolo 7 è dedicato ad alcuni stretti in cui, come previsto dalla Cnudm, non si applica il passaggio in transito. In particolare oggetto di analisi sono lo stretto di Messina e lo stretto di Tiran - nei quali la navigazione è (o dovrebbe essere) disciplinata dal passaggio inoffensivo non sospendibile - e quegli stretti regolati dai c.d. "trattati di lunga data", vale a dire quegli stretti in cui la navigazione è regolata da trattati adottati alla fine dell'800 o nella prima metà del secolo scorso. Come sancito dall'art. 35, lett. c, della Cnudm, questa disciplina pattizia ad hoc deroga alla regolamentazione della Cnudm stessa. Gli Stati partecipanti alla terza Conferenza delle Nazioni Unite sul diritto del mare nell'adottare questa disposizione, avevano presente in particolare tre stretti rientranti in questa categoria: lo stretto di Magellano, gli stretti danesi e gli stretti turchi. Peraltro, questa deroga può comportare alcuni problemi giuridici nella misura in cui i trattati di lunga data non disciplinano tutte le questioni che possono sorgere, inerenti alla navigazione negli stretti a cui si riferiscono. In particolare, è stato sostenuto che gli Stati, per le questioni non affrontate in dettaglio dalle convenzioni di lunga data, come la protezione dell'ambiente marino negli stretti e la loro competenza legislativa, dovrebbero essere vincolati dalla disciplina contenuta nella Parte III della Cnudm, in quanto corrispondente a norme di diritto consuetudinario. Le materie non regolate dalle convenzioni di lunga data sarebbero quindi soggette alla disciplina contemplata nella Cnudm. Si valuterà la fondatezza di questa postieri degli stretti regolati da convenzioni di lunga data e la reazione della comunità internazionale.
  Come sopra anticipato, uno degli aspetti più attuali e, dal punto di vista giuridico, più interessante, consiste nella navigazione negli stretti artici, attraverso i quali passano le rotte che costituiscono il Passaggio di nord-ovest (lungo le coste settentrionali canadesi) e il Passaggio di nordest (lungo le coste settentrionali russe). La Cnudm dedica un'apposita disposizione alle aree coperte dai ghiacci. L'art. 234 riconosce agli Stati costieri il diritto di adottare, entro i limiti della propria zona economica esclusiva, leggi e regolamenti per la prevenzione, riduzione e controllo dell'inquinamento marino causato da navi qualora tali acque siano per la maggior parte dell'anno ricoperte da ghiacci, costituendo in tal senso la base giuridica per l'attuazione di azioni unilaterali per la protezione dell'ambiente marino delle regioni artiche. In tali aree rientrano la Rotta del mare del nord e il Passaggio di nord-ovest, rotte che presentano le medesime caratteristiche fisiche e simili problematiche ecologiche e giuridiche. In considerazione di tali affinità, le problematiche che tali rotte presentano vengono trattate in un unico Capitolo, tenendo presente che la prassi degli Stati costieri, Canada e Russia (parti entrambi alla Cnudm) , sembra discostarsi dalla disciplina internazionale della navigazione attraverso gli stretti sancita nella Parte III della Cnudm.
  L'approccio seguito dall'Autore è improntato sull'analisi di quegli stretti che presentano un rilevante interesse giuridico. Tale impostazione è dettata dalla constatazione che ogni stretto ha proprie e uniche caratteristiche, e presenta quindi problematiche giuridiche peculiari. Detto questo, si tratterà di valutare se la prassi degli Stati è conforme alla disciplina sancita dalla Parte III della Cnudm, e se, eventualmente, tale regolamentazione ha acquisito carattere consuetudinario, considerando che importanti Stati costieri di stretti come Iran e Turchia, non sono parti alla Convenzione di Montego Bay, e che altri, come Canada e Danimarca, ne sono divenuti parti solo recentemente.

  L'AUTORE – Matteo Fornari è dottore di ricerca presso l'Università di Milano Bicocca. Oltre al presente volume ha recentemente pubblicato "Nozioni di diritto internazionale dei conflitti armati" (Editoriale Scientifica, 2015).

  INDICE DELL'OPERA – Elenco delle abbreviazioni - Capitolo 1. Introduzione - Capitolo 2. Dalle prime manifestazioni della prassi alla convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare - Capitolo 3. La terza conferenza delle Nazioni Unite sul diritto del mare - Capitolo 4. La parte II della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare: la navigazione nel mare territoriale - Capitolo 5. La parte III della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare: il transito negli stretti utilizzati per la navigazione internazionale - Capitolo 6. Stretti in cui si applica il passaggio in transito - Capitolo 7. Stretti in cui non si applica il passaggio in transito - Capitolo 8. Gli stretti artici - Considerazioni finali – Bibliografia - Indice analitico